Statuto AAF - Associazione
Aiuto Famiglia Onlus
Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, FISIONOMIA E DURATA
a. E’ costituita in Genova l’Associazione di volontariato denominata “AAF -
Associazione Aiuto Famiglia Onlus” con sede legale e operativa in Salita alla
Chiesa di San Gottardo 3. Una succursale è in Vico delle Compere 26, c/o il
Centro Banchi, previo appuntamento telefonico. È anche presente sul sito
Internet alla pagina http://www.aiutofamiglia.it
Altre sedi, filiali, succursali, unità operative e similari potranno essere
istituite sia in Italia che all’estero su delibera del Consiglio Direttivo.
b. L’Associazione:
- nasce dopo un periodo di preparazione durato oltre due anni, volto a fornire
aiuto su Internet in forma anonima a tutte le persone che si sono trovate in
difficoltà nell’ambito familiare;
- é un’organizzazione senza fine di lucro diretto ed indiretto e con utilità
sociale ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997 e successive
integrazioni e modifiche; è apolitica e apartitica;
- ha struttura e contenuti democratici e durata illimitata.
c. La denominazione dell’Associazione e qualsiasi segno distintivo della stessa
saranno accompagnati obbligatoriamente dalla locuzione “Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale” o dall’acronimo “ONLUS”.
Art.2 - PRINCIPI
a. La famiglia, che nasce dal matrimonio tra un uomo e una donna ed è formata da
membri legati da un vincolo di amore, rappresenta la struttura portante della
società. Essa esiste comunque anche se fra i suoi componenti si verificano
lacerazioni, difficoltà, separazioni o lutti.
b. L’Associazione è animata da valori che promuovono l’aiuto alla persona in
quanto membro di una realtà familiare, sia essa in costruzione, consolidata o
divisa.
c. L’Associazione è di ispirazione cristiana; si rivolge a chiunque senza
attuare discriminazioni o limitazioni in base a razza, religione, età, sesso,
stato sociale, civile, convinzioni e provenienza.
Art. 3 - SCOPI
a. L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale a favore delle
famiglie o dei propri singoli componenti che vengono a trovarsi in situazioni
disagiate in ragione di condizioni personali, sociali, familiari o economiche.
Art. 4 – ATTIVITÀ
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si propone di:
a. Istituire dei Punti di Aiuto Famiglia Onlus a cui possono accedere la singola
persona, le coppie e le famiglie in stato di disagio per esporre ciò che in quel
momento per loro rappresenta un problema beneficiando di un servizio di ascolto,
sostegno, informazione, prevenzione e formazione.
Un Punto di Aiuto Famiglia Onlus è attivo sul sito dell’Associazione, con
risposta a breve, tramite e-mail; potranno essere utilizzati anche altri sistemi
di comunicazione.
Lo spirito e il metodo del Punto di Aiuto Famiglia Onlus è il seguente: - Il
Punto di Aiuto Famiglia Onlus è animato da volontari che hanno già operato per
diversi anni in gruppi di servizio a favore di giovani, o di fidanzati, o di
famiglie o di separati, o di altre realtà nell’ambito della famiglia e che
vogliono mettere a disposizione la loro esperienza collaudata e verificata a
favore di coloro che vivono disagi, difficoltà, incomprensioni o crisi
familiari.
- Chi si rivolge ad un Punto di Aiuto Famiglia Onlus trova innanzitutto
accoglienza, ascolto e comprensione da parte di chi ha già sperimentato
situazioni simili ed ha la possibilità di parlare con un volontario, a scelta
uomo o donna, in un ambiente riservato. A completamento di questo può usufruire
della consulenza gratuita di professionisti nel campo della psicologia,
sessuologia, pedagogia, assistenza spirituale e religiosa, mediazione familiare,
consulenza legale, ecc.
- I volontari si avvarranno periodicamente dell’aiuto di un supervisore
professionista per confrontarsi sul lavoro svolto.
b. Svolgere attività di orientamento degli assistiti verso strutture più
appropriate alle necessità riscontrate presso i Punti di Aiuto Famiglia Onlus
che per loro natura svolgono solo attività di prima accoglienza.
c. Stipulare convenzioni o contratti di acquisto con società, esercizi
commerciali o strutture turistiche per ottenere prezzi ridotti a favore dei
propri assistiti, facilitandoli nell’utilizzazione del tempo libero in ordine
alla crescita umana e culturale personale e favorire l’integrazione, la
socializzazione e la solidarietà fra le famiglie.
d. Realizzare iniziative per sostenere famiglie in condizioni di indigenza e, ai
fini delle predette iniziative, raccogliere fondi per solidarietà, beneficenza o
autofinanziamento. Il reperimento fondi può avvenire, in via occasionale, anche
attraverso la cessione di beni o fornitura di servizi.
e. Svolgere le seguenti attività connesse ed accessorie:
- e1. Promuovere e diffondere una cultura che mette in luce la fondamentale
rilevanza sociale della famiglia contribuendo alla salvaguardia dei valori su
cui essa si fonda (capacità di amare, dono di sé, gratuità, solidarietà, …).
- e2. Organizzare incontri, gite, convegni, congressi, corsi, seminari di
studio, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni
riguardanti la vita familiare ed il tempo libero delle famiglie.
- e3. Creare ed editare scritti anche multimediali sulla famiglia e sulle fasi
evolutive della persona, promuovere e/o partecipare ad iniziative editoriali
proprie o di terzi.
- e4. Collaborare con persone, altre associazioni, movimenti, gruppi,
organizzazioni ed enti pubblici e privati e strutture civili e religiose che
operano a favore della famiglia e della solidarietà sociale in genere,
mantenendo la propria identità e autonomia ideologica.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 5 - SOCI - CRITERI
DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
a. All’Associazione possono aderire, in qualità di socio, tutti coloro che
condividono le finalità dell’organizzazione. Gli Associati possono essere
persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private. Non sono ammessi soci
provvisori.
b. La domanda di ammissione va presentata su carta semplice al Consiglio
Direttivo che ne decide insindacabilmente l’accoglimento. La qualità di Socio si
acquisisce al momento dell’iscrizione nel registro dei Soci.
c. Si prevedono i seguenti tipi di Soci:
- c1. Socio ordinario: chi versa la quota statutaria;
- c2. Socio onorario: chi si è contraddistinto con iniziative a favore della
famiglia; il Consiglio Direttivo gli può conferire annualmente tale qualifica ed
altri riconoscimenti.
- c3. Socio fondatore a vita: chi diventa Socio per il primo anno, purché in
regola con i pagamenti della quota.
d. Tutti gli Associati, di ogni categoria, hanno uguali diritti e doveri ed in
modo paritario partecipano all’attività dell’Associazione. L’adesione
all’Associazione comporta l’obbligo per gli Associati di osservare lo statuto e
le deliberazioni degli organi statutari.
e. I Soci contribuiscono alle spese dell’Associazione pagando le quote annuali,
nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo; la quota
associativa è valida per anno solare tranne il primo; infatti la validità delle
quote versate entro il 31/12/2005 si protrae sino al 31/12/2006.
f. I Soci cessano di appartenere all’organizzazione per dimissioni volontarie,
possibili in qualsiasi momento, o per non aver effettuato il versamento della
quota associativa, o per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In
quest’ultimo caso é ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, il ricorso ai Probiviri o al Consiglio Direttivo stesso. Le
decisioni sul ricorso si intendono prese in via definitiva. I Soci che hanno
cessato di appartenere all’Associazione, non possono reclamare le somme versate
e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La qualità
di Socio non è cedibile.
g. Tutte le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito.
ART. 6 ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite ed elettive.
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
ART. 7 ASSEMBLEA DEI
SOCI
a. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua
assenza dal Vicepresidente; qualora manchi anche il Vicepresidente, dal
Consigliere più anziano.
b. All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;
- il bilancio dell’esercizio sociale.
c. L’Assemblea delibera in merito:
- alla nomina e all’attribuzione delle cariche del Consiglio Direttivo ogni
cinque anni;
- alla nomina facoltativa del Collegio dei Revisori ogni tre anni;
- alla nomina facoltativa dei Probiviri ogni cinque anni;
- all’assunzione di eventuale personale dipendente fissandone la retribuzione;
- ad altri argomenti previsti dall’ordine del giorno.
d. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata:
- dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente;
- con lettera contenente l’ordine del giorno;
- tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o anche su richiesta della
maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli
Associati, con lettera da inviarsi a tutti i Soci almeno cinque giorni prima,
oppure mediante fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data
fissata.
e. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 marzo
per deliberare sul bilancio.
f. Ogni Socio maggiorenne ed ogni persona giuridica hanno diritto ad un solo
voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. Non è ammessa più di
una delega per Socio.
g. In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea, devono essere
approvate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da
quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza
qualunque sia il numero degli intervenuti.
h. L’Assemblea straordinaria, con la stessa maggioranza di cui alla lettera g,
delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento e sulla
devoluzione del patrimonio sociale, sulla liquidazione, su nomina e poteri dei
liquidatori.
ART. 8 - CONSIGLIO
DIRETTIVO
a. E’ composto da otto membri:
- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- l’Economo,
- il Segretario,
- il Responsabile del Punto di Aiuto Famiglia Onlus presso la sede operativa,
- il primo Consigliere,
- il secondo Consigliere,
- il terzo Consigliere.
b. Tutte le cariche sono gratuite, elette ed attribuite dall’Assemblea dei Soci,
si rinnovano ogni cinque anni e possono essere riconfermate.
c. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno
o su richiesta di due Consiglieri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono
validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza
dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
d. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante lettera spedita
almeno cinque giorni prima oppure mediante SMS o via fax o via posta elettronica
almeno tre giorni prima della data fissata.
e. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire tramite apposito forum,
in videoconferenza o altro mezzo telematico.
f. In caso di impedimento prolungato o dimissioni di uno o più Consiglieri,
verranno sostituiti in occasione della prima Assemblea ordinaria. Il mandato dei
nuovi Consiglieri decade comunque, insieme a quello degli altri, al termine
degli originari cinque anni.
g. Il Consiglio Direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per
l’attuazione dello statuto e delle delibere dell’Assemblea. Ha la facoltà di
modificare l’indirizzo Internet dandone tempestiva comunicazione a tutti i Soci.
h. In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:
- h1. elaborare gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione
approvando il preventivo annuale di spesa;
- h2. stabilire le quote associative annue;
- h3. deliberare sull’ammissione ed esclusione dei Soci;
- h4. scegliere fra i Soci i Responsabili e/o i Procuratori generali o speciali
per particolari attività o operazioni, stabilendo i limiti della delega;
- h5. decidere in ordine agli incarichi professionali, legali, tecnici, di
collaborazione od altri da affidare ad Associati o a terzi;
- h6. delegare propri compiti al Presidente, al Vicepresidente ed eventualmente
ad altri componenti del Consiglio Direttivo determinandone i limiti;
- h7. conferire procure speciali a terzi per incarichi specifici.
ART.
9 - IL PRESIDENTE
a. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a
terzi ed in giudizio.
b. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura
l’esecuzione delle deliberazioni, predispone, con l’aiuto e l’assistenza di
competenti nel settore, i contenuti del sito web e cura l’immagine
dell’Associazione presso i media.
c. Attua il programma dell’Associazione definito dal Consiglio Direttivo
avvalendosi della collaborazione dei membri che si sono resi disponibili ad
operare nell’Associazione e prende tutte le decisioni necessarie a garantire il
rispetto delle norme statutarie ed a favorire il buon andamento
dell’Associazione stessa rispettando i limiti di spesa stabiliti nel preventivo
approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art 8 punto g1.
d. E’ autorizzato, inoltre, ad aprire conti correnti sia bancari che postali. In
relazione a ciò è pertanto autorizzato a sottoscrivere e firmare sia i relativi
contratti e quant’altro gli venga richiesto, ed a compiere, in nome e per conto
dell’Associazione, qualsiasi operazione inerente i suddetti conti. Può
autorizzare alla firma altri membri dell’Associazione, i quali potranno così
compiere in sua vece tutte le operazioni sul conto.
e. Promuove le iniziative che ritiene più opportune nei confronti delle
istituzioni pubbliche e private e di ogni altra realtà esterna all’Associazione.
ART. 10 - VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
ART. 11 - ECONOMO
a. L’Economo si occupa della contabilità dell’Associazione, in particolare:
- a1. collabora con il Presidente per quanto concerne le problematiche e gli
aspetti economici dell’Associazione;
- a2. trimestralmente relaziona al Consiglio Direttivo circa la situazione
economica dell’Associazione;
- a3. predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, oppure il
rendiconto, accompagnandoli da idonea relazione contabile;
- a4. controlla e verifica la gestione della cassa;
- a5. cura la tenuta dei libri contabili obbligatori.
b. L’Economo, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale della
collaborazione degli altri membri del Consiglio o di altri Soci, soprattutto per
quanto riguarda la registrazione ordinaria della contabilità; con l’approvazione
del Consiglio Direttivo può avvalersi anche di professionisti esterni.
ART. 12 - SEGRETARIO
Il Segretario svolge tutte le attività di segreteria del Consiglio e
dell’Associazione, in particolare: redige i verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea curando la tenuta dei relativi libri, cura la tenuta
e l’aggiornamento del libro dei Soci dell’Associazione, coadiuva il Presidente e
l’Economo nell’esercizio delle loro funzioni.
ART. 13 – RESPONSABILE
DEL PUNTO DI AIUTO FAMIGLIA ONLUS
a. compiti del Responsabile del Punto di Aiuto Famiglia Onlus sono:
a1. garantire una pronta accoglienza qualificata a tutti coloro che si rivolgono
al Punto di Aiuto Famiglia Onlus;
a2. gestire i turni fra i volontari;
a3. organizzare riunioni periodiche con i volontari ed i professionisti, a cui
possono partecipare anche gli altri membri del Consiglio Direttivo, per
discutere collegialmente dei casi presentatisi nel rispetto della legge sulla
privacy n.675/96;
a4. relazionare in breve, settimanalmente e in forma scritta, sull’andamento del
Punto di Aiuto Famiglia Onlus al Presidente.
Art. 14 – PROBIVIRI
a. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea, qualora lo ritenga
necessario, ed è costituito da tre membri scelti tra gli associati di comprovata
integrità morale.
b. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra
questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli
organi stessi.
c. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da
ogni formalità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.
ART. 15 - PATRIMONIO
a. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- a1. contributi dei Soci;
- a2. contributi di privati, di enti pubblici ed altre persone fisiche e
giuridiche;
- a3. erogazioni, donazioni e lasciti;
-a4. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI
a. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti, anche tra i non
Soci, dall’Assemblea; la stessa designa anche il Presidente del Collegio. I
componenti del Collegio hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo senza diritto di voto.
b. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile
dell’Associazione vigilando sul rispetto delle leggi e dello statuto e ne
riferisce all’Assemblea.
ART. 17 - BILANCIO
a. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il
15 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la
predisposizione del bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I
bilanci debbono rimanere depositati nei quindici giorni che precedono
l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro
che abbiano motivato interesse alla loro lettura, presso la sede
dell’Associazione o in altro luogo indicato nella lettera di convocazione.
b. È fatto divieto all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge.
c. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente
per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse
direttamente connesse.
ART. 18 - SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo
di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
ART. 19 - NORMA DI
RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia ed in particolare alle Leggi regionali, alla
Legge 266/91 sul Volontariato, al Decreto Legislativo 460/97 sulle ONLUS e al
Libro I del Codice Civile.