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Statuto AAF - Associazione Aiuto Famiglia Onlus

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, FISIONOMIA E DURATA
a. E’ costituita in Genova l’Associazione di volontariato denominata “AAF - Associazione Aiuto Famiglia Onlus” con sede legale e operativa in Salita alla Chiesa di San Gottardo 3. Una succursale è in Vico delle Compere 26, c/o il Centro Banchi, previo appuntamento telefonico. È anche presente sul sito Internet alla pagina http://www.aiutofamiglia.it
Altre sedi, filiali, succursali, unità operative e similari potranno essere istituite sia in Italia che all’estero su delibera del Consiglio Direttivo.

b. L’Associazione:
- nasce dopo un periodo di preparazione durato oltre due anni, volto a fornire aiuto su Internet in forma anonima a tutte le persone che si sono trovate in difficoltà nell’ambito familiare;
- é un’organizzazione senza fine di lucro diretto ed indiretto e con utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997 e successive integrazioni e modifiche; è apolitica e apartitica;
- ha struttura e contenuti democratici e durata illimitata.

c. La denominazione dell’Associazione e qualsiasi segno distintivo della stessa saranno accompagnati obbligatoriamente dalla locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dall’acronimo “ONLUS”.
 

Art.2 - PRINCIPI
a. La famiglia, che nasce dal matrimonio tra un uomo e una donna ed è formata da membri legati da un vincolo di amore, rappresenta la struttura portante della società. Essa esiste comunque anche se fra i suoi componenti si verificano lacerazioni, difficoltà, separazioni o lutti.
b. L’Associazione è animata da valori che promuovono l’aiuto alla persona in quanto membro di una realtà familiare, sia essa in costruzione, consolidata o divisa.
c. L’Associazione è di ispirazione cristiana; si rivolge a chiunque senza attuare discriminazioni o limitazioni in base a razza, religione, età, sesso, stato sociale, civile, convinzioni e provenienza.
 

Art. 3 - SCOPI
a. L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale a favore delle famiglie o dei propri singoli componenti che vengono a trovarsi in situazioni disagiate in ragione di condizioni personali, sociali, familiari o economiche.
 

Art. 4 – ATTIVITÀ
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si propone di:
a. Istituire dei Punti di Aiuto Famiglia Onlus a cui possono accedere la singola persona, le coppie e le famiglie in stato di disagio per esporre ciò che in quel momento per loro rappresenta un problema beneficiando di un servizio di ascolto, sostegno, informazione, prevenzione e formazione.
Un Punto di Aiuto Famiglia Onlus è attivo sul sito dell’Associazione, con risposta a breve, tramite e-mail; potranno essere utilizzati anche altri sistemi di comunicazione.
Lo spirito e il metodo del Punto di Aiuto Famiglia Onlus è il seguente: - Il Punto di Aiuto Famiglia Onlus è animato da volontari che hanno già operato per diversi anni in gruppi di servizio a favore di giovani, o di fidanzati, o di famiglie o di separati, o di altre realtà nell’ambito della famiglia e che vogliono mettere a disposizione la loro esperienza collaudata e verificata a favore di coloro che vivono disagi, difficoltà, incomprensioni o crisi familiari.
- Chi si rivolge ad un Punto di Aiuto Famiglia Onlus trova innanzitutto accoglienza, ascolto e comprensione da parte di chi ha già sperimentato situazioni simili ed ha la possibilità di parlare con un volontario, a scelta uomo o donna, in un ambiente riservato. A completamento di questo può usufruire della consulenza gratuita di professionisti nel campo della psicologia, sessuologia, pedagogia, assistenza spirituale e religiosa, mediazione familiare, consulenza legale, ecc.
- I volontari si avvarranno periodicamente dell’aiuto di un supervisore professionista per confrontarsi sul lavoro svolto.
b. Svolgere attività di orientamento degli assistiti verso strutture più appropriate alle necessità riscontrate presso i Punti di Aiuto Famiglia Onlus che per loro natura svolgono solo attività di prima accoglienza.
c. Stipulare convenzioni o contratti di acquisto con società, esercizi commerciali o strutture turistiche per ottenere prezzi ridotti a favore dei propri assistiti, facilitandoli nell’utilizzazione del tempo libero in ordine alla crescita umana e culturale personale e favorire l’integrazione, la socializzazione e la solidarietà fra le famiglie.
d. Realizzare iniziative per sostenere famiglie in condizioni di indigenza e, ai fini delle predette iniziative, raccogliere fondi per solidarietà, beneficenza o autofinanziamento. Il reperimento fondi può avvenire, in via occasionale, anche attraverso la cessione di beni o fornitura di servizi.
e. Svolgere le seguenti attività connesse ed accessorie:
- e1. Promuovere e diffondere una cultura che mette in luce la fondamentale rilevanza sociale della famiglia contribuendo alla salvaguardia dei valori su cui essa si fonda (capacità di amare, dono di sé, gratuità, solidarietà, …).
- e2. Organizzare incontri, gite, convegni, congressi, corsi, seminari di studio, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni riguardanti la vita familiare ed il tempo libero delle famiglie.
- e3. Creare ed editare scritti anche multimediali sulla famiglia e sulle fasi evolutive della persona, promuovere e/o partecipare ad iniziative editoriali proprie o di terzi.
- e4. Collaborare con persone, altre associazioni, movimenti, gruppi, organizzazioni ed enti pubblici e privati e strutture civili e religiose che operano a favore della famiglia e della solidarietà sociale in genere, mantenendo la propria identità e autonomia ideologica.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
 

ART. 5 - SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
a. All’Associazione possono aderire, in qualità di socio, tutti coloro che condividono le finalità dell’organizzazione. Gli Associati possono essere persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private. Non sono ammessi soci provvisori.
b. La domanda di ammissione va presentata su carta semplice al Consiglio Direttivo che ne decide insindacabilmente l’accoglimento. La qualità di Socio si acquisisce al momento dell’iscrizione nel registro dei Soci.
c. Si prevedono i seguenti tipi di Soci:
- c1. Socio ordinario: chi versa la quota statutaria;
- c2. Socio onorario: chi si è contraddistinto con iniziative a favore della famiglia; il Consiglio Direttivo gli può conferire annualmente tale qualifica ed altri riconoscimenti.
- c3. Socio fondatore a vita: chi diventa Socio per il primo anno, purché in regola con i pagamenti della quota.
d. Tutti gli Associati, di ogni categoria, hanno uguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all’attività dell’Associazione. L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo per gli Associati di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi statutari.
e. I Soci contribuiscono alle spese dell’Associazione pagando le quote annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo; la quota associativa è valida per anno solare tranne il primo; infatti la validità delle quote versate entro il 31/12/2005 si protrae sino al 31/12/2006.
f. I Soci cessano di appartenere all’organizzazione per dimissioni volontarie, possibili in qualsiasi momento, o per non aver effettuato il versamento della quota associativa, o per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest’ultimo caso é ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il ricorso ai Probiviri o al Consiglio Direttivo stesso. Le decisioni sul ricorso si intendono prese in via definitiva. I Soci che hanno cessato di appartenere all’Associazione, non possono reclamare le somme versate e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La qualità di Socio non è cedibile.
g. Tutte le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito.
 

ART. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite ed elettive.
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
 

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI
a. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vicepresidente; qualora manchi anche il Vicepresidente, dal Consigliere più anziano.
b. All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;
- il bilancio dell’esercizio sociale.
c. L’Assemblea delibera in merito:
- alla nomina e all’attribuzione delle cariche del Consiglio Direttivo ogni cinque anni;
- alla nomina facoltativa del Collegio dei Revisori ogni tre anni;
- alla nomina facoltativa dei Probiviri ogni cinque anni;
- all’assunzione di eventuale personale dipendente fissandone la retribuzione;
- ad altri argomenti previsti dall’ordine del giorno.
d. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata:
- dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente;
- con lettera contenente l’ordine del giorno;
- tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o anche su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati, con lettera da inviarsi a tutti i Soci almeno cinque giorni prima, oppure mediante fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata.
e. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 marzo per deliberare sul bilancio.
f. Ogni Socio maggiorenne ed ogni persona giuridica hanno diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. Non è ammessa più di una delega per Socio.
g. In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea, devono essere approvate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.
h. L’Assemblea straordinaria, con la stessa maggioranza di cui alla lettera g, delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio sociale, sulla liquidazione, su nomina e poteri dei liquidatori.
 

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
a. E’ composto da otto membri:
- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- l’Economo,
- il Segretario,
- il Responsabile del Punto di Aiuto Famiglia Onlus presso la sede operativa,
- il primo Consigliere,
- il secondo Consigliere,
- il terzo Consigliere.
b. Tutte le cariche sono gratuite, elette ed attribuite dall’Assemblea dei Soci, si rinnovano ogni cinque anni e possono essere riconfermate.
c. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
d. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante lettera spedita almeno cinque giorni prima oppure mediante SMS o via fax o via posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata.
e. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire tramite apposito forum, in videoconferenza o altro mezzo telematico.
f. In caso di impedimento prolungato o dimissioni di uno o più Consiglieri, verranno sostituiti in occasione della prima Assemblea ordinaria. Il mandato dei nuovi Consiglieri decade comunque, insieme a quello degli altri, al termine degli originari cinque anni.
g. Il Consiglio Direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione dello statuto e delle delibere dell’Assemblea. Ha la facoltà di modificare l’indirizzo Internet dandone tempestiva comunicazione a tutti i Soci.
h. In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:
- h1. elaborare gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione approvando il preventivo annuale di spesa;
- h2. stabilire le quote associative annue;
- h3. deliberare sull’ammissione ed esclusione dei Soci;
- h4. scegliere fra i Soci i Responsabili e/o i Procuratori generali o speciali per particolari attività o operazioni, stabilendo i limiti della delega;
- h5. decidere in ordine agli incarichi professionali, legali, tecnici, di collaborazione od altri da affidare ad Associati o a terzi;
- h6. delegare propri compiti al Presidente, al Vicepresidente ed eventualmente ad altri componenti del Consiglio Direttivo determinandone i limiti;
- h7. conferire procure speciali a terzi per incarichi specifici.
 

ART. 9 - IL PRESIDENTE
a. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
b. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni, predispone, con l’aiuto e l’assistenza di competenti nel settore, i contenuti del sito web e cura l’immagine dell’Associazione presso i media.
c. Attua il programma dell’Associazione definito dal Consiglio Direttivo avvalendosi della collaborazione dei membri che si sono resi disponibili ad operare nell’Associazione e prende tutte le decisioni necessarie a garantire il rispetto delle norme statutarie ed a favorire il buon andamento dell’Associazione stessa rispettando i limiti di spesa stabiliti nel preventivo approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art 8 punto g1.
d. E’ autorizzato, inoltre, ad aprire conti correnti sia bancari che postali. In relazione a ciò è pertanto autorizzato a sottoscrivere e firmare sia i relativi contratti e quant’altro gli venga richiesto, ed a compiere, in nome e per conto dell’Associazione, qualsiasi operazione inerente i suddetti conti. Può autorizzare alla firma altri membri dell’Associazione, i quali potranno così compiere in sua vece tutte le operazioni sul conto.
e. Promuove le iniziative che ritiene più opportune nei confronti delle istituzioni pubbliche e private e di ogni altra realtà esterna all’Associazione.
 

ART. 10 - VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
 

ART. 11 - ECONOMO
a. L’Economo si occupa della contabilità dell’Associazione, in particolare:
- a1. collabora con il Presidente per quanto concerne le problematiche e gli aspetti economici dell’Associazione;
- a2. trimestralmente relaziona al Consiglio Direttivo circa la situazione economica dell’Associazione;
- a3. predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, oppure il rendiconto, accompagnandoli da idonea relazione contabile;
- a4. controlla e verifica la gestione della cassa;
- a5. cura la tenuta dei libri contabili obbligatori.
b. L’Economo, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione degli altri membri del Consiglio o di altri Soci, soprattutto per quanto riguarda la registrazione ordinaria della contabilità; con l’approvazione del Consiglio Direttivo può avvalersi anche di professionisti esterni.
 

ART. 12 - SEGRETARIO
Il Segretario svolge tutte le attività di segreteria del Consiglio e dell’Associazione, in particolare: redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea curando la tenuta dei relativi libri, cura la tenuta e l’aggiornamento del libro dei Soci dell’Associazione, coadiuva il Presidente e l’Economo nell’esercizio delle loro funzioni.
 

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PUNTO DI AIUTO FAMIGLIA ONLUS
a. compiti del Responsabile del Punto di Aiuto Famiglia Onlus sono:
a1. garantire una pronta accoglienza qualificata a tutti coloro che si rivolgono al Punto di Aiuto Famiglia Onlus;
a2. gestire i turni fra i volontari;
a3. organizzare riunioni periodiche con i volontari ed i professionisti, a cui possono partecipare anche gli altri membri del Consiglio Direttivo, per discutere collegialmente dei casi presentatisi nel rispetto della legge sulla privacy n.675/96;
a4. relazionare in breve, settimanalmente e in forma scritta, sull’andamento del Punto di Aiuto Famiglia Onlus al Presidente.
 

Art. 14 – PROBIVIRI
a. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea, qualora lo ritenga necessario, ed è costituito da tre membri scelti tra gli associati di comprovata integrità morale.
b. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
c. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.
 

ART. 15 - PATRIMONIO
a. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- a1. contributi dei Soci;
- a2. contributi di privati, di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- a3. erogazioni, donazioni e lasciti;
-a4. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.


ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI
a. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti, anche tra i non Soci, dall’Assemblea; la stessa designa anche il Presidente del Collegio. I componenti del Collegio hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
b. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione vigilando sul rispetto delle leggi e dello statuto e ne riferisce all’Assemblea.
 

ART. 17 - BILANCIO
a. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci debbono rimanere depositati nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nella lettera di convocazione.
b. È fatto divieto all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
c. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
 

ART. 18 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 

ART. 19 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare alle Leggi regionali, alla Legge 266/91 sul Volontariato, al Decreto Legislativo 460/97 sulle ONLUS e al Libro I del Codice Civile.